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| L'agricoltura romena riceverà 7.1 miliardi di euro dall'UE nel periodo 2007 - 2013 |
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La proiezione del budget per il sostegno europeo assegnato all'agricoltura romena nei primi 7 anni dopo l'adesione all'Unione Europea è di circa 7.1 miliardi euro. Questi fondi verranno spesi in conformità al Piano Nazionale di Sviluppo Rurale (PNDR) attinente al periodo 2007 - 2013. I fondi europei verranno distribuiti su 4 assi di sviluppo, e le somme attinenti al primo anno dopo l'adesione per quanto riguarda lo sviluppo rurale sono intorno ai 698 milioni euro. A partire dal 2007, entreranno in funzione 17 misure di sviluppo rurale, alcune simili a quelle del programma SAPARD, le altre nuove. |
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| Romania: Fondi Strutturali periodo 2007 - 2013 |
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Il Quadro Strategico Nazionale di Riferimento 2007 - 2013 e i Programmi Operazionali sono stati approvati nella riunione di governo del 19 aprile 2006. I Programmi Operazionali (PO) rappresentano gli strumenti di management con i quali vengono realizzati gli obiettivi del CSNR 2007 - 2013, attraverso specifici interventi. Il Ministero romeno delle Finanze Pubbliche, in qualità di coordinatore nazionale del processo di preparazione per il management degli Strumenti Strutturali, insieme alle Autorità di Management ed agli Organismi Intermediari, con le altre istituzioni rilevanti, nonché con il contributo dei partner economici e sociali e della società civile, hanno finalizzato il CSNR e i Programmi Operazionali nel termine stabilito con la Commissione Europea. |
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| Nuove Norme sulla Legittima Difesa |
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Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio All'articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi: "Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale".
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| Nuove Norme sull'Affidamento dei Figli |
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Si segnala il nuovo articolo 155 del codice civile che ha modificato l'affidamento dei figli, ora diventato anche congiunto, e così i nuovi articoli 708 e 709 del codice di procedura civile in materia di diritto di famiglia. |
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| Codice dei Consumatori |
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Il decreto legislativo 6 settembre 2005 n.206 ha introdotto il "Codice del Consumo". Si segnala, a tale proposito, la raccolta legislativa del Prof. Gianmaria Ajani e del Dott. Piercarlo Rossi riguardante la normativa Comunitaria e Nazionale in materia di protezione dei consumatori. Edizioni Giappichelli |
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| Esame Avvocato 2005 |
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Parere n.1 (diritto civile) Tizia si reca da un legale al quale espone quanto segue. In sede di giudizio di separazione personale tra i coniugi, con provvedimento presidenziale è stato a lei assegnato l'appartamento di proprietà di Sempronio e da questi concesso in comodato al figlio Caio, marito di Tizia. Tizia, nel rappresentare al legale il proprio timore che il suocero possa agire per ottenere la restituzione dell'immobile, precisa che al comodato non fu apposta una scadenza e che l'appartamento destinato a casa familiare fu concesso per soddisfare, appunto, esigenze abitative della famiglia, composta, oltre che dai coniugi, anche da due figli minorenni, affidati entrambi, in sede di separazione, alla madre. Il candidato, assunte le vesti del legale – premessi sommari cenni sul comodato – rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie sottoposta la suo esame.
Parere n.2 (diritto civile) Tizio, quale titolare del camping "Mare Azzurro" si reca da un legale, al quale espone quanto segue. Nel giugno del 2004 era stato stipulato con Caio, assessore al comune di zeta, un contratto in virtù del quale egli si impegnava a dare, per il tempo di due mesi, presso un bungalow facente parte della struttura turistica del camping, un alloggio a Sempronio ed alla sua famiglia, sfrattati. Decorso il termine stabilito, Sempronio e la sua famiglia continuavano a detenere il bungalow, senza che nessun pagamento fosse mai stato effettuato a favore di Tizio, a nulla essendo approdate le reiterate richieste di rilascio del bene e di pagamento del prezzo pattuito. Il candidato assunte le vesti del legale –premessi sommari cenni sul contratto a favore di terzo e sul contratto atipico o misto rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla questione sottoposta al suo esame.
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| Esame Avvocato 2005 |
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Parere n.1 (diritto penale) Tizio veniva tratto a giudizio per rispondere in concorso con Caio e Mevia - il primo nella qualità di medico ginecologico, il secondo di medico anestesista, la terza di ostetrica – di plurimi omicidi premeditati, commessi al fine di percepire indebiti compensi, su feti in avanzato stato di gestazione(comunque superiore ai novanta giorni), provocando l'induzione al parto tramite somministrazione di idonei farmaci e rottura manuale delle membrane, con successiva fuoriuscita del feto, soppresso mediante consapevole condotta omicida idonea a determinarne la morte. Risultava accertato, all'esito della complessa attività istruttoria effettuata nel corso delle indagini preliminari ed in particolare dalle dichiarazione delle donne alle quali erano stati praticati gli interventi, dalle testimonianze assunte e dalle consulenza tecniche effettuate su alcuni feti riesumati, che questi ultimi erano vivi e vitali al momento del parto e che la pretesa "sofferenza derivata dalla rottura silente della membrana", patologia surrettiziamente documentata nei referti quale causa della morte dei feti, anche ad ammetterne la sussistenza, non avrebbe mai potuto causare la morte di questi ultimi. Risultava, altresì, accertato che, pur non essendo provata la commissione di azioni dirette alla soppressione dei neonati, il decesso doveva attribuirsi alla volontaria omissione delle cure necessarie per mantenerli in vita. Il candidato, assunte le vesti di legale degli imputati, rediga motivato parere sulla fattispecie configurabile nel caso in esame soffermandosi sull'individuazione degli elementi costitutivi e distintivi dei delitti di omicidio, infanticidio e aborto.
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| Esame Avvocato 2005 |
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Parere n.2 (diritto penale) Tizio, maggiore di età, veniva tratto a giudizio per rispondere dei delitti, commessi in concorso con i minori Caio, Sempronio e Mevio, di omicidio pluriaggravato (dal nesso teleologico e dai motivi abietti e futili), di violenza sessuale di gruppo e di sequestro di persona in danno della minore Caia. Dalle risultanze delle indagini preliminari tecniche, dagli accertamenti medico-legali e dalle dichiarazioni confessorie rese da tutti gli imputati, risultava accertato che in occasione e contemporaneamente agli atti di violenza sessuale erano stati posti in essere altresì atti diretti all'uccisione della vittima al fine di evitare che la giovane potesse dare l'allarme e denunciare i gravi delitti fino a quel momento commessi. Tanto premesso in linea di fatto, il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere sulle seguenti problematiche sottese alla fattispecie in esame: 1) se la circostanza aggravante prevista dall'art. 576, comma 1 n.5 c.p. per il reato di omicidio, quando lo stesso sia eseguito "nell'atto di commettere uno dei delitti previsti dagli artt. 519, 520 e 521 c.p.", sia tuttora configurabile, nonostante l'abrogazione di queste ultime disposizioni ad opera dell'art.1 legge 15 febbraio 1996 n.66, con riferimento ai delitti di violenza sessuale di cui agli artt. 609 bis e seguenti c.p., inseriti dalla stessa legge tra i delitti contro la libertà personale ed in particolare con riferimento alla fattispecie della violenza sessuale di gruppo prevista dall'art. 609 octies c.p.; 2) in caso di soluzione positiva al quesito di cui al punto n.1 se sia compatibile il concorso della circostanza aggravante della violenza sessuale di gruppo, riconducibile all'art 576 comma 1 n.5 c.p., con quella della connessione teleologica fra l'omicidio e la violenza sessuale prevista dall'art 61 n.2 c.p., richiamato dall'art 576 comma1 n.1 c.p.
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| Atto Giudiziario Diritto Civile |
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Atto giudiziario di diritto civile La società ALFA S.p.A. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la società GAMMA S.p.A., per sentire dichiarare risolto, per l'inadempimento della convenuta, il contratto stipulato in data 2/3/00 e per ottenere il risarcimento dei danni. Assumeva che nell'anno 2000, appunto, contestualmente all'acquisto da parte sua di uno stabilimento della società GAMMA, quest'ultima (operante nel campo farmaceutico) si era impegnata nei sui confronti a considerarla sua fornitrice privilegiata di "FERRITINA", principio attivo impiegato nella produzione di specialità medicinali, ed aveva concluso un accordo in base al quale si era obbligata a rifornirsi presso essa società istante per il 50% del fabbisogno di quel prodotto. Lamentava che nel dicembre del 2001, la società GAMMA S.p.A. aveva comunicato l'intenzione di rinunciare, entro l'anno successivo, all'utilizzazione della "FERRITINA" di origine animale, che aveva sostituito, nella preparazione del prodotto medicinale, con altro principio attivo di derivazione sintetica. L'Amministratore delegato della GAMMA S.p.A. si reca da un legale al quale - ad integrazione di quanto esposto nella citazione – rappresenta le ulteriori seguenti circostanze. Il venir meno di fabbisogno di "FERRITINA" era stato determinato dal provvedimento del Ministro della Sanità che aveva stabilito di revocare l'autorizzazione al commercio della specialità medicinale, se, per la sua produzione, l'impiego del principio attivo di derivazione animale non fosse stato sostituito con altro di sintesi: ciò a seguito degli interventi diretti a contrastare la diffusione della encefalopatia spongiforme bovina ed a tutelare la salute pubblica. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l'atto ritenuto più idoneo, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie sottoposta al suo esame
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| Atto Giudiziario Diritto Penale |
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Atto giudiziario di diritto penale Tizio, addetto alla vigilanza presso il comune di Alfa, veniva avvistato dai Carabinieri in servizio, alla guida dell'auto del comune con a bordo due minori di età, il giorno 22 settembre 2001 alle ore 18,30 circa. I Carabinieri, che conoscevano Tizio, non fermavano l'autovettura di servizio, ma segnalavano il fatto alla locale Procura della Repubblica. Tizio veniva, quindi, rinviato a giudizio e, all'esito dell'istruttoria dibattimentale nel corso della quale venivano escussi soltanto i verbalizzanti che avevano proceduto all'accertamento, veniva condannato per il reato di peculato d'uso. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l'atto ritenuto più opportuno evidenziando la problematica sottesa alla fattispecie in esame.
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| Atto Giudiziario Diritto Amministrativo |
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Atto giudiziario di diritto amministrativo A Tizio, agente della Polizia di Stato, viene contestato, da parte dell'amministrazione di appartenenza, di far parte di un sodalizio criminoso, composto da soggetti con precedenti penali specifici, al cui interno avrebbe svolto il compito di movimentare autovetture rubate approfittando della sua qualità di agente da esibire in caso di controlli da parte delle forze dell'ordine. Viene ipotizzata la violazione disciplinare di cui all'art. 7 n. 1 del D.P.R. 25/10/1981 n. 737, passibile della sanzione della destituzione. Nel corso del giudizio disciplinare, a seguito di un supplemento istruttorio, emergevano fatti specifici in parte diversi da quelli posti a base dell'originario atto i contestazione degli addebiti, quali la compravendita di autovetture da persone pregiudicate, l'accesso ad un distributore di benzina gestito da un pluripregiudicato per reati in materia di armi, droga e pubblica sicurezza, con cui l'agente si intratteneva in conversazione, e la titolarità negli anni precedenti all'inchiesta di un alto numero di targhe, autovetture e motocicli. Nel frattempo il procedimento penale aperto nei confronti di Tizio si chiudeva con decreto di archiviazione per non aver commesso il fatto, del G.I.P. su conforme richiesta del P.M. Successivamente, l'organo di disciplina dell'amministrazione di appartenenza, senza procedere alla modificazione dell'originaria contestazione, proponeva al Capo della Polizia la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi, in forza del combinato disposto degli artt. 6 n. 1 e 4 n.3 del citato D.P.R., nella parte in cui puniscono l'abituale mantenimento, al di fuori delle esigenze di servizio, di relazioni con persone che notoriamente non godono di pubblica considerazione. Seguiva il conforme decreto del Capo della Polizia. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l'atto ritenuto più idoneo a salvaguardare le ragioni dell'assistito.
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| Legge 28 dicembre 2005 n. 263 |
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Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonchè ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio-decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 209
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